09/02/2012 - Certificati e autocertificazioni - Legge 183/2011 –
L'art. 15 della L. 183/2011 ha modificato il TU 445/2000 sulla documentazione amministrativa, introducendo importanti novità in materia di certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni: a) le certificazioni rilasciate dalla p. a. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; b) nei rapporti con gli organi della p.a. e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà; c) sui certificati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"; d) le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni le informazioni oggetto di dichiarazioni sostitutive, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle p.a., previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato; e) costituisce violazione dei doveri d’ufficio: la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, la richiesta e l’accettazione dal privato di certificati e atti di notorietà, il rilascio di certificati privi della dicitura prevista dalla nuova normativa, la mancata risposta alle richieste di controllo entro 30 gg.
Si allegano i moduli per la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà.